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Il
trattamento dei dati da parte della P.A.
La P.A. non ha la necessità di
acquisire il consenso dei soggetti privati, ma è sufficiente che il
trattamento sia previsto in leggi o regolamenti, o che le notizie
siano necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali
della medesima amministrazione. La legge 675/1996, all’art. 27/I,
dispone che il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti
pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
La pubblicazione dei dati trattati telematicamente, ai sensi del
comma II del citato art.27, è consentita laddove la comunicazione e
la diffusione siano previste da norme di legge o regolamento, oppure
risultino necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell’ente pubblico. Con riferimento alla comunicazione e
diffusione dei dati trattati il legislatore ha previsto, all’art.
7 della L. 675/96, l’ulteriore garanzia dell’obbligatorio invio
al garante di apposita informativa.
Sarà dunque opportuno che la
stazione appaltante precisi, sin dalla pubblicazione del bando di
gara, quale sia l’utilizzo dei dati raccolti, indicando le
finalità della raccolta, le modalità del trattamento di tutti
coloro che potranno essere "oggetto" di una eventuale
comunicazione a terzi (personale dipendente dell’ente, commissioni
di gara, altri concorrenti).
La protezione dei dati acquisiti
dalla P.A. (ma anche da parte dei privati) è fondamentale per lo
sviluppo delle operazioni on-line: la citata L. 675/1996, all’art.
15/II, stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento devono
essere custoditi e controllati, in modo da ridurre al minimo i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta. Le misure minime di
sicurezza da applicare in via preventiva, previste dalla norma in
esame, sono state, successivamente, individuate con il DPR 318/1999.
L’art.15/III prevede, inoltre, delle revisioni periodiche (con
scadenza biennale) degli stessi sistemi di sicurezza alla luce delle
evoluzioni tecniche maturate. L’utilizzo dei menzionati strumenti
consentirà anche modalità di trattamento che permettano il
raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo allo scopo
di effettuare controlli incrociati sulle dichiarazioni, dati e
documenti forniti (ad esempio il prezzo di aggiudicazione).
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