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QUADRO NORMATIVO
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Il trattamento dei dati da parte della P.A.

La P.A. non ha la necessità di acquisire il consenso dei soggetti privati, ma è sufficiente che il trattamento sia previsto in leggi o regolamenti, o che le notizie siano necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali della medesima amministrazione. La legge 675/1996, all’art. 27/I, dispone che il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. La pubblicazione dei dati trattati telematicamente, ai sensi del comma II del citato art.27, è consentita laddove la comunicazione e la diffusione siano previste da norme di legge o regolamento, oppure risultino necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente pubblico. Con riferimento alla comunicazione e diffusione dei dati trattati il legislatore ha previsto, all’art. 7 della L. 675/96, l’ulteriore garanzia dell’obbligatorio invio al garante di apposita informativa.

Sarà dunque opportuno che la stazione appaltante precisi, sin dalla pubblicazione del bando di gara, quale sia l’utilizzo dei dati raccolti, indicando le finalità della raccolta, le modalità del trattamento di tutti coloro che potranno essere "oggetto" di una eventuale comunicazione a terzi (personale dipendente dell’ente, commissioni di gara, altri concorrenti).

La protezione dei dati acquisiti dalla P.A. (ma anche da parte dei privati) è fondamentale per lo sviluppo delle operazioni on-line: la citata L. 675/1996, all’art. 15/II, stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Le misure minime di sicurezza da applicare in via preventiva, previste dalla norma in esame, sono state, successivamente, individuate con il DPR 318/1999. L’art.15/III prevede, inoltre, delle revisioni periodiche (con scadenza biennale) degli stessi sistemi di sicurezza alla luce delle evoluzioni tecniche maturate. L’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che permettano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo allo scopo di effettuare controlli incrociati sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti (ad esempio il prezzo di aggiudicazione).

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