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QUADRO NORMATIVO
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Il trattamento dei dati da parte dei soggetti privati

Il trattamento dei dati relativi ad appalti pubblici da parte di soggetti privati ricade, ovviamente, nell’ambito di applicazione della L. 675 del 31.12.1996.

Oltre alla legge del 1996, si applica il DPR n 501 del 31.3.1998, recante norme per l’organizzazione dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, entrato in vigore solo nel febbraio 1999 con la sua pubblicazione sulla G.U..

Il trattamento dei dati da parte dei privati è ammesso, secondo la L. 675/1996, solo con il consenso espresso dell’interessato, ed il consenso è valido soltanto se è espresso liberamente e in forma specifica e documentato per iscritto. L’interessato deve inoltre essere stato informato di quanto stabilito nell’art. 10 della citata legge.

La gestione on line del contratto (e della trattativa) determina la divulgazione di dati personali e, conseguentemente, si avrà l’assoggettamento all’art. 2 della citata legge che definisce lecito il trattamento dei dati telematici soltanto se preceduto dall’assolvimento di una serie di obblighi.

Gli obblighi sono i seguenti:

- notificazione al garante (art. 7)

- obbligo di informativa (art. 10/I), orale o scritta:

a) sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati;

b) sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) riguardo alle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) sui soggetti o sulle categorie di soggetti, ai quali i dati saranno trasmessi;

- l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati da parte dell’interessato (artt. 11 e 22);

- la comunicazione all’interessato dei diritti goduti in virtù dell’art. 13.

Il trattamento dei dati può così essere obbligatorio per legge (es. i dati fiscali) e/o reso obbligatorio per contratto (ad es. offerta on-line): nelle procedure on line di scelta dell’appaltatore, dunque, basterà rendere obbligatorio con il bando di gara il regime di trattamento dei dati e le varie possibilità di divulgazione degli stessi.

Il consenso non è necessario nei casi in cui (art. 11 L. 675/1996) il trattamento:

a) riguarda dati raccolti in base ad un obbligo previsto dalla legge;

b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto di cui è parte l’interessato o per l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;

d) è finalizzato a scopi di ricerca scientifica o di statistica;

e) è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista;

L’art. 22 sul trattamento dei dati cd. sensibili non deve essere qui preso in considerazione in quanto relativo alla comunicazione relativa ai dati riguardanti le convinzioni religiose, la origine etnica, lo stato di salute, le convinzioni politiche, la vita sessuale, ecc. e dati di tal genere non rientrano nell’ambito dei rapporti tra P.A. e imprese.

Le norme sull’utilizzo e sulla divulgazione dei dati acquisiti, insieme a quelle sulla sicurezza delle banche dati, si applicano ugualmente anche ai soggetti privati che saranno soggetti:

- alla notificazione al garante;

- all’obbligo di informativa orale o scritta:

a) sulle modalità del trattamento dei dati;

b) sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) riguardo alle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati saranno trasmessi;

- all’acquisizione del consenso al trattamento dei dati da parte dell’interessato;

- alla comunicazione all’interessato dei diritti goduti in virtù dell’art. 13.

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