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Il
trattamento dei dati da parte dei soggetti privati
Il trattamento dei dati relativi ad
appalti pubblici da parte di soggetti privati ricade, ovviamente,
nell’ambito di applicazione della L. 675 del 31.12.1996.
Oltre alla legge del 1996, si
applica il DPR n 501 del 31.3.1998, recante norme per l’organizzazione
dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali,
entrato in vigore solo nel febbraio 1999 con la sua pubblicazione
sulla G.U..
Il trattamento dei dati da parte
dei privati è ammesso, secondo la L. 675/1996, solo con il consenso
espresso dell’interessato, ed il consenso è valido soltanto se è
espresso liberamente e in forma specifica e documentato per
iscritto. L’interessato deve inoltre essere stato informato di
quanto stabilito nell’art. 10 della citata legge.
La gestione on line del contratto
(e della trattativa) determina la divulgazione di dati personali e,
conseguentemente, si avrà l’assoggettamento all’art. 2 della
citata legge che definisce lecito il trattamento dei dati telematici
soltanto se preceduto dall’assolvimento di una serie di obblighi.
Gli obblighi sono i seguenti:
- notificazione al garante (art. 7)
- obbligo di informativa (art.
10/I), orale o scritta:
a) sulle finalità e sulle
modalità del trattamento dei dati;
b) sulla natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati;
c) riguardo alle conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere;
d) sui soggetti o sulle categorie
di soggetti, ai quali i dati saranno trasmessi;
- l’acquisizione del consenso al
trattamento dei dati da parte dell’interessato (artt. 11 e 22);
- la comunicazione all’interessato
dei diritti goduti in virtù dell’art. 13.
Il trattamento dei dati può così
essere obbligatorio per legge (es. i dati fiscali) e/o reso
obbligatorio per contratto (ad es. offerta on-line): nelle procedure
on line di scelta dell’appaltatore, dunque, basterà rendere
obbligatorio con il bando di gara il regime di trattamento dei dati
e le varie possibilità di divulgazione degli stessi.
Il consenso non è necessario nei
casi in cui (art. 11 L. 675/1996) il trattamento:
a) riguarda dati raccolti in base
ad un obbligo previsto dalla legge;
b) è necessario per l’esecuzione
di obblighi derivanti da un contratto di cui è parte l’interessato
o per l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su
richiesta di quest’ultimo;
c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque;
d) è finalizzato a scopi di
ricerca scientifica o di statistica;
e) è effettuato nell’esercizio
della professione di giornalista;
L’art. 22 sul trattamento dei
dati cd. sensibili non deve essere qui preso in considerazione in
quanto relativo alla comunicazione relativa ai dati riguardanti le
convinzioni religiose, la origine etnica, lo stato di salute, le
convinzioni politiche, la vita sessuale, ecc. e dati di tal genere
non rientrano nell’ambito dei rapporti tra P.A. e imprese.
Le norme sull’utilizzo e sulla
divulgazione dei dati acquisiti, insieme a quelle sulla sicurezza
delle banche dati, si applicano ugualmente anche ai soggetti privati
che saranno soggetti:
- alla notificazione al garante;
- all’obbligo di informativa
orale o scritta:
a) sulle modalità del trattamento
dei dati;
b) sulla natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati;
c) riguardo alle conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere;
d) sui soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati saranno trasmessi;
- all’acquisizione del consenso
al trattamento dei dati da parte dell’interessato;
- alla comunicazione all’interessato
dei diritti goduti in virtù dell’art. 13.
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