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Tutela
della privacy e trattamento dei dati informatici
La L.31.12.1996 n. 675, sulla
"tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali", nota anche come "legge
della privacy", allo scopo di porre fine all’impunità di
cui godevano i soggetti nel trattamento dei dati nella rete
telematica, da una parte, e per porre un freno alla possibilità di
una vera e propria schedatura, dall’altra parte, ha fatto nascere
una serie di obblighi per i provider a tutela del servizio offerto
ai clienti.
La "legge sulla privacy"
è integrata dal DPR 403/98 - attuativo delle leggi di
esemplificazione amministrativa affinché questa semplificazione non
vada a scapito della riservatezza dei soggetti che hanno un
qualsiasi rapporto con la P.A. - e dal D.Lg.vo 11.5.1999 n. 135,
recante disposizioni integrative alla legge 675/1996. Inoltre, ai
sensi dell’art. 15/II della L. 675/1996, è stato emanato il DPR
318/1999 recante norme per l’individuazione delle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali ed a questo panorama
legislativo si aggiunge il DPR n. 501 del 31.3.1998, entrato in
vigore nel febbraio 1999, recante norme sull’organizzazione dell’Ufficio
del Garante per la protezione dei dati personali.
Innanzitutto giova chiarire che, ai
fini dell’applicazione della legge sulla privacy e di tutte le
altre norme ad essa collegate, qualunque informazione inerente a una
persona fisica, a una persona giuridica o ad un altro soggetto
costituisce un "dato personale" e che qualunque attività
si svolga con riferimento a un dato personale costituisce
"trattamento".
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