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QUADRO NORMATIVO
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Gestione on-line delle procedure di acquisto

Alla luce del quadro normativo attuale – salve le disposizioni diverse previste dalla legislazione regionale – un sito per la gestione delle procedure di scelta del contraente sarà profondamente differenziato a seconda che si riferisca al regime di pubblica evidenza, ovvero in regime di diritto privato.

Occorre premettere preliminarmente che tutte le procedure di selezione del contraente ad evidenza pubblica (asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso) necessitano, per l’individuazione contraente, del ricorso alla procedura di "certification authority" e che, comunque, appare irrisolto il problema dell’imposta di bollo che, allo stato, non può essere assolto in modo virtuale dalla stazione appaltante (si tratta, però, di disposizioni la cui inosservanza non determina la nullità degli atti, ma soltanto l’applicazione di sanzioni amministrative).

Con l’osservanza del quadro normativo sopra evidenziato sarà possibile la gestione on line delle procedure all’infuori di quelle fasi di pubblicazione che, secondo il diritto positivo, necessitano di formalità cartacee tipiche. Così, saranno possibili "on line" le comunicazioni delle imprese nel caso in cui l’amministrazione appaltante richieda informazioni ai fini di una eventuale esclusione dalla gara (art. 11 DLgs. 358/92), come quelle riguardanti l’assetto societario (art. 10 Dlgs. 358/92), la capacità tecnica (art. 14), la situazione economico-finanziaria (art. 13), la verifica dell’iscrizione ai registri professionali (art. 12) - si ricorda che la L. 197/97 (cd. Bassanini Ter) ha abrogato l’art. 20 della legge 4.1.1968 n. 15 che prevedeva l’autenticazione da parte di un notaio o di un altro pubblico ufficiale di questo genere di dichiarazioni -; sino all’inoltro, vero e proprio, delle offerte con mezzi telematici.

Tra le formalità procedurali off line non surrogabili con formalità on line vi sono quelle scaturenti dagli obblighi di PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. Il bando potrà sicuramente essere pubblicizzato su un sito internet che fa capo all’amministrazione, ma la stazione appaltante dovrà comunque assolvere a quegli incombenti di pubblicità previsti dal DLgs 358/92, e cioè le varie inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, ovvero sulla G.U.C.E. qualora l’importo dei lavori sia superiore a 750.000 EURO. L’inserzione del bando in una pagina di un sito internet sarà dunque opportuna per la conoscenza diretta da parte degli interessati "navigatori", ma non comporterà il venire meno dei tradizionali obblighi di pubblicazione. Un giorno, forse, il supporto cartaceo non sarà più necessario, ma quel giorno è, per ora, ancora lontano necessitando di un intervento specifico da parte del legislatore.

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