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Gestione
on-line delle procedure di acquisto
Alla luce del quadro normativo
attuale – salve le disposizioni diverse previste dalla
legislazione regionale – un sito per la gestione delle procedure
di scelta del contraente sarà profondamente differenziato a seconda
che si riferisca al regime di pubblica evidenza, ovvero in regime di
diritto privato.
Occorre premettere preliminarmente
che tutte le procedure di selezione del contraente ad evidenza
pubblica (asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso)
necessitano, per l’individuazione contraente, del ricorso alla
procedura di "certification authority" e che, comunque,
appare irrisolto il problema dell’imposta di bollo che, allo
stato, non può essere assolto in modo virtuale dalla stazione
appaltante (si tratta, però, di disposizioni la cui inosservanza
non determina la nullità degli atti, ma soltanto l’applicazione
di sanzioni amministrative).
Con l’osservanza del quadro
normativo sopra evidenziato sarà possibile la gestione on line
delle procedure all’infuori di quelle fasi di pubblicazione che,
secondo il diritto positivo, necessitano di formalità cartacee
tipiche. Così, saranno possibili "on line" le
comunicazioni delle imprese nel caso in cui l’amministrazione
appaltante richieda informazioni ai fini di una eventuale esclusione
dalla gara (art. 11 DLgs. 358/92), come quelle riguardanti l’assetto
societario (art. 10 Dlgs. 358/92), la capacità tecnica (art. 14),
la situazione economico-finanziaria (art. 13), la verifica dell’iscrizione
ai registri professionali (art. 12) - si ricorda che la L. 197/97
(cd. Bassanini Ter) ha abrogato l’art. 20 della legge
4.1.1968 n. 15 che prevedeva l’autenticazione da parte di un
notaio o di un altro pubblico ufficiale di questo genere di
dichiarazioni -; sino all’inoltro, vero e proprio, delle offerte
con mezzi telematici.
Tra le formalità procedurali off
line non surrogabili con formalità on line vi sono quelle
scaturenti dagli obblighi di PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. Il
bando potrà sicuramente essere pubblicizzato su un sito internet
che fa capo all’amministrazione, ma la stazione appaltante dovrà
comunque assolvere a quegli incombenti di pubblicità previsti dal
DLgs 358/92, e cioè le varie inserzioni sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana, ovvero sulla G.U.C.E. qualora l’importo dei lavori sia
superiore a 750.000 EURO. L’inserzione del bando in una pagina di
un sito internet sarà dunque opportuna per la conoscenza diretta da
parte degli interessati "navigatori", ma non comporterà
il venire meno dei tradizionali obblighi di pubblicazione. Un
giorno, forse, il supporto cartaceo non sarà più necessario, ma
quel giorno è, per ora, ancora lontano necessitando di un
intervento specifico da parte del legislatore.
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