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Il
D.P.R. 513/1997
Nel nostro Paese, il dato normativo
che ha dato il via al documento elettronico è la L.15.3.1997 n. 59
(cd. Bassanini uno recante norme in materia di semplificazione
amministrativa) che, all’art. 15/II, stabilisce che gli atti, dati
e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro archiviazione o trasmissione con
strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge.
In attuazione di questa legge è
stato emanato, oltre al DPCM 8.2.1999, il DPR 10.11.1997, n. 513
avente ad oggetto la "Formazione, archiviazione e trasmissione
di documenti con strumenti informatici e telematici".
Nel presente decreto il legislatore
affronta gli argomenti di seguito elencati, di cui viene data una
definizione all’art. 1:
a) documento informatico, la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;
b) firma digitale, il risultato
della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di
chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente di verificare la provenienza e l’integrità del documento
informatico;
c) sistema di validazione, il
sistema informatico o crittografico in grado di generare ed apporre
la firma digitale o di verificarne la validità;
d) chiavi asimmetriche, la coppia
di chiavi tra loro, nell’ambito dei sistemi di validazione o di
cifratura dei documenti informatici;
e) chiave privata, l’elemento
della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto
soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma
digitale sul documento informatico o si decifra il documento
informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave
pubblica;
f) chiave pubblica, l’elemento
della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso
pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul
documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si
cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle
predette chiavi;
g) chiave biometrica, la sequenza
di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di
sicurezza che impiegano metodi di verifica basati su specifiche
caratteristiche fisiche dell’utente;
h) validazione temporale, il
risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono ai
documenti informatici una data ed un orario opponibili a terzi;
i) indirizzo elettronico, l’identificatore
di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare
documenti informatici;
l) certificazione, il risultato
della procedura informatica mediante la quale si garantisce la
corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare a
cui essa appartiene;
m) certificatore, il soggetto
pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il
certificato della chiave pubblica e lo pubblica unitamente a quest’ultima.
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