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QUADRO NORMATIVO
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Il D.P.R. 513/1997

Nel nostro Paese, il dato normativo che ha dato il via al documento elettronico è la L.15.3.1997 n. 59 (cd. Bassanini uno recante norme in materia di semplificazione amministrativa) che, all’art. 15/II, stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione o trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

In attuazione di questa legge è stato emanato, oltre al DPCM 8.2.1999, il DPR 10.11.1997, n. 513 avente ad oggetto la "Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici".

Nel presente decreto il legislatore affronta gli argomenti di seguito elencati, di cui viene data una definizione all’art. 1:

a) documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

b) firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di verificare la provenienza e l’integrità del documento informatico;

c) sistema di validazione, il sistema informatico o crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;

d) chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi tra loro, nell’ambito dei sistemi di validazione o di cifratura dei documenti informatici;

e) chiave privata, l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;

f) chiave pubblica, l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;

g) chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica basati su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente;

h) validazione temporale, il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono ai documenti informatici una data ed un orario opponibili a terzi;

i) indirizzo elettronico, l’identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;

l) certificazione, il risultato della procedura informatica mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare a cui essa appartiene;

m) certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica e lo pubblica unitamente a quest’ultima.

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