|
La
firma digitale
Nel panorama legislativo
internazionale sulla c.d. firma digitale una pietra miliare è
costituita dalla recente Dir. 1999/93/CEE pubblicata in G.U.C.E.
19.1.2000. Questa direttiva è il risultato di un intenso sforzo
normativo che si protrae da ormai molti anni. Già dal 1997,
infatti, c’era stata una comunicazione della Commissione Europea,
datata 15.4.1997, intitolata "Un’iniziativa europea in
materia commercio elettronico", e a questa si è aggiunta la
comunicazione COM(97)503 dell’8.10.1997, intitolata
"Garantire la sicurezza e l’affidabilità delle comunicazioni
elettroniche. Verso la definizione di un quadro europeo in materia
di firma digitale". Altra iniziativa importante da parte della
Comunità Europea è la comunicazione n. 50 del 1998 sulla
globalizzazione della società dell’informazione e la necessità
di rafforzare il coordinamento internazionale, effettuata con l’intento
di incentivare le iniziative internazionali di cooperazione nel
settore elettronico. Inoltre la proposta modificata (COM(1999)427def.)
di Direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa a taluni
aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno ha
contribuito a garantire la libera circolazione dei servizi della
società dell’informazione tra gli stati membri.
Anche al di fuori dell’Europa non
mancano convinti tentativi di stimolare il commercio elettronico:
anche l’UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade
Law), la commissione dell’ONU che si occupa del diritto
commerciale internazionale, ha proposto nel 1996 un Modello di Legge
sul commercio elettronico. Il Model Law On Electronic Commerce,
approvato con Risoluzione n. 51/162 del 16.12.1996 dall’Assemblea
Generale dell’ONU, mira proprio a superare gli ostacoli che si
frappongono ad una rapida evoluzione del commercio elettronico,
offrendo ai legislatori nazionali un punto di riferimento dal quale
organizzare una efficace armonizzazione.
Guardando invece oltreoceano, si
può constatare che gli Stati Uniti sono il Paese più sensibile
alle esigenze del commercio elettronico e quello con le soluzioni
più avanzate, come dimostra l’ "Emerging Digital Economy II"
approvato dal Commerce Department.
Ritornando al dato normativo
europeo fondamentale, la direttiva 1999/93/CE, essa è volta a
definire un quadro comunitario sulle firme elettroniche.
Questa direttiva introduce,
infatti, il concetto di firma elettronica, mentre il legislatore
italiano, nell’ambito del DPR n. 513 del 10.11.997 - che ha
introdotto il concetto di firma digitale nel nostro ordinamento -,
utilizza il concetto di firma digitale.
Le due espressioni hanno un
differente significato: mentre "firma elettronica" ha
carattere onnicomprensivo ed indica il risultato dell’applicazione
ad un messaggio in formato digitale di una tecnologia che consenta
di attribuire al suddetto messaggio le funzioni della sottoscrizione
autografa, la "firma digitale" indica, invece, lo
specifico tipo di firma elettronica che utilizza il sistema di
crittografia a chiave pubblica (o a chiavi simmetriche).
"Firma elettronica"
designa, dunque, un genus, mentre "firma digitale"
individua una species, e ciò si evince dalla lettera della
Direttiva europea anzidetta, che parla di "firme
elettroniche", e dalla proposta di Direttiva COM(1998)297def
che recita testualmente: "Esistono svariati metodi per firmare
documenti in modo elettronico: da quelli molto semplici (ad esempio
l’inserimento dell’immagine ottenuta per scansione della firma
autografa) a quelli estremamente avanzati (come le firme digitali
che utilizzano la crittografia a chiave pubblica)".
|