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La
Finanziaria 2001
La FINANZIARIA 2001, varata dal
Governo, e che dovrà essere presentata al Parlamento per l’approvazione,
sviluppa ulteriormente il tema degli accordi quadro introdotto con
la finanziaria 2000. L’art.36 (acquisto di beni e servizi degli
enti decentrati di spesa), dopo avere demandato al Ministero del
Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, il compito di
promuovere aggregazioni di enti per l’elaborazione di strategie
comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini
(anche con la eventuale stipula di convenzioni valide su tutto, o
parte, del territorio), dispone che lo stesso Ministero possa
promuovere: "Una o più aggregazioni di aziende sanitarie e
ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano" (comma II lett.b). Le convenzioni
ed i prezzi delle varie categorie merceologiche sono pubblicati nel
sito internet del citato Ministero. Alle aziende sanitarie e
ospedaliere – ed alle altre amministrazioni periferiche – che
non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni dell’art.26/III
della Finanziaria 2000, con obbligo di motivazione dei provvedimenti
di acquisto a condizioni meno vantaggiose di quelle indicate nelle
convenzioni previste sia nell’art.36 della Finanziaria 2001, che
in quelle previste nella Finanziaria 2000.
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