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Il
Decreto 58/2000
Con DECRETO 24 FEBBRAIO 2000 (in
G.U. n.58 del 10.3.2000) del Ministero del Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica, è stata data ulteriore applicazione all’art.26
della Finanziaria 2000. Il decreto prevede: che il Ministero del
Tesoro si avvalga, per la realizzazione del sistema delle
convenzioni previste dall’art.26 della Finanziaria citata, della
Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – CONSIP – s.p.a.
che a tale fine assume espressamente la funzione di amministrazione
aggiudicatrice (art.1); l’obbligo del rispetto, nella stipula
delle convenzioni con i fornitori, della normativa nazionale e
comunitaria (art.3). A tale fine la CONSIP dovrà: a) assistere le
varie amministrazioni centrali e periferiche nel monitorare e
pianificare i volumi complessivi dei fabbisogni di beni e servizi,
definendo gli standard e le modalità per le analisi comparative
interne ed esterne; b) concludere direttamente, per conto del
Ministero e delle altre pubbliche amministrazioni, con i terzi
fornitori, le convenzioni ed i contratti quadro ai sensi dell’art.26
citato, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure
di scelta del contraente. Con le convenzioni l’impresa prescelta
ad accettare, sino alla concorrenza delle quantità massime
stabilite nelle medesime convenzioni ed ai prezzi ivi previsti,
ordinativi di forniture deliberati dalle amministrazioni, garantendo
un sistema di logistica capace di soddisfare con la massima
celerità ed efficienza le esigenze delle diverse amministrazioni;
c) utilizzare, sia in fase preventiva che nella gestione dei
contratti quadro e della convenzione, strumenti idonei a controllare
e monitorare consumi e spesa, necessariamente attraverso nuove
tecnologie e, segnatamente, gli strumenti della Information
Technology quali la raccolta e l’elaborazione dei dati sugli
effettivi fabbisogni, consumi e costi, nonché acquisti elettronici
da rendere disponibili in ogni forma per tutte le pubbliche
amministrazioni (E-PROCUREMENT); d) comunicare alle amministrazioni
la conclusione delle convenzioni e dei contratti quadro, indicandone
le relative condizioni, con gli strumenti idonei e, comunque,
informatici; e) determinare le modalità di adesione da parte delle
amministrazioni alle convenzioni ed agli accordi quadro; f)
garantire un’attività di supporto a richiesta e su specifiche
esigenze delle pubbliche amministrazioni; g) redigere un bollettino
periodico delle aggiudicazioni, con l’utilizzo delle reti
telematiche (art.4). Nell’allegato 1 al decreto vi è il modello
di interfaccia tra le amministrazioni e la CONSIP.
Il primo esempio concreto del nuovo
sistema degli accordi, nel settore della telefonia, è contenuto
nella Circolare n.1 del 23.6.2000 (in G.U. n.139 del 28.6.2000) del
Dipartimento della Ragioneria Gergale dello Stato con la quale viene
reso noto l’accordo raggiunto con Telecom Italia s.p.a e vengono
indicate le modalità di attivazione delle convenzioni ed altre
"modalità operative" del regime convenzionato"
Il Ministero dell’Industria con
circolare n.3487/2000 dell’1.6.2000 n.3487/c ha dato attuazione
alla norma programmatica contenuta dell’art.21 della D.Lg.vo
n.114/1998 sulla riforma del commercio elettronico suindicata.
Precisa, il Ministro, che il commercio elettronico riguarda lo
svolgimento di attività commerciali e di transazioni elettroniche e
comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e
servizi per via elettronica, la distribuzione on line di contenuti
digitali, l’effettuazione per via elettronica di operazioni
finanziarie e di borsa, gli appalti per via elettronica ed altre
procedure di tipo transattivo delle pubbliche amministrazioni. Il
decreto, che sembra essere relativo agli acquisti in regime di
diritto privato, assegna un ruolo guida al Ministero dell’Industria
che può stipulare, ai sensi dell’art.21/II D.Lg.vo n.114/98
convenzioni ed accordi di programma con soggetti pubblici e privati
e con associazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese.
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