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Il
contesto generale di riferimento
La presente sezione ha l’obiettivo
di illustrare la compatibilità delle tecnologie Web con gli
strumenti normativi, in merito al tema delle procedure di
aggiudicazione delle pubbliche
forniture.
La L. 15.3.1997 n. 59 (c.d. Bassanini
1 ), all’art. 15/II, stabilisce: "gli atti, dati e
documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con
strumenti informatici, sono validi a tutti gli effetti di legge. I
criteri e le modalità del presente comma sono stabiliti, per la
pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell’art. 17/II della legge 23.8.1988
n.400.".
Il tema del commercio elettronico
è stato, poi, affrontato nell’ambito del D.Lg.vo 31.3.1998 n.114
sulla "riforma della disciplina relativa al settore
commercio" che, all’art.21 ("commercio
elettronico"), affida al Ministro dell’Industria del
Commercio e dell’Artigianato il compito di promuovere l’uso del
commercio elettronico con le "azioni" ivi indicate (si
tratta, in realtà, dei criteri che devono governare l’azione del
Ministero). La norma è programmatica della futura attività
del Ministero che "può stabilire convenzioni ed accordi di
programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con
associazioni rappresentative delle imprese dei consumatori"
(art.21/II).
In materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative, il D.P.R. 20.10.1998 n.403 ha
stabilito (art.7/III) che i documenti trasmessi ad una pubblica
amministrazione, tramite fax o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del
documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento
originale attraverso il sistema postale. Tale norma è, però,
ritenuta applicabile (salvo ed impregiudicato il problema irrisolto
del versamento dell’imposta di bollo) alle certificazioni e non ai
documenti contrattuali, quale l’offerta nell’ambito di una gara
per l’aggiudicazione di un contratto di appalto.
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