LA FINANZIARIA 2003
Testo in vigore dal 01/01/2003 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2003).
G.U. n.305 del 31/12/2002 - Suppl. Ordinario n. 240
Titolo III: Disposizioni in materia di spesa
Capo I: Spese delle Amministrazioni Pubbliche
Art. 24.
(Acquisto di beni e servizi)
1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto Legislativo
17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli
appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalita'
previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto e'
superiore a 50.000 euro. E' comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto
dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai
sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. 3.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C
allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro
definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono
trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire
il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa
sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente
derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione
del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato
nel contratto.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi
ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone
comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.
6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP
Spa puo' stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o piu' amministrazioni di cui al
comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero puo' svolgere facoltativamente ed a titolo
gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attivita' di stazione appaltante, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.
7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita' differenziati di ricorso
alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977,
previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle societa' per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali e' previsto il controllo della Corte dei conti ai
sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto
della normativa comunitaria di settore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.
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